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Vincolo Idrogeologico
ll Vincolo Idrogeologico venne istituito e normato con il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 e con il Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926. La sua disciplina è stata in seguito rivista e ridefinita (L. R. n.47 del 7 dicembre 1978), adeguandola alle necessità attuali, pur mantenendo lo spirito originale il quale, data l’epoca, si è rivelato assolutamente lungimirante. Lo scopo principale del Vincolo idrogeologico è quello di preservare l’ambiente fisico: non è preclusivo della possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio, ma mira alla tutela degli interessi pubblici e alla prevenzione del danno pubblico. Con la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 modificata dalla L.R. n.22 del 24 marzo 2000, la Regione Emilia-Romagna, ha avviato varie azioni di decentramento, fra le quali la competenza in materia di Vincolo Idrogeologico alle Comunità Montane.Nel 2003, la giunta della Comunità Montana ha approvato una circolare interna del Servizio Difesa del Suolo (Circolare 01.02), finalizzata alla ulteriore semplificazione delle procedure di autorizzazione per alcune tipologie di opere a basso "impatto idrogeologico" e in condizioni di assenza di dissesto.(Delibera Giunta n.44 del 14.4.2003, modificata dalla Circolare 01.02) La deliberazione di giunta regionale n. 1117 del 11 luglio 2000 ha fissato le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico istituendo tre diverse forme procedurali (comportanti, tempi ed approfondimenti istruttori diversi) commisurate all’effettiva dimensione ed impatto delle opere: le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e di trasformazione degli ecosistemi vegetali, che comportano movimenti di terreno o modificano il regime delle acque, di cui all’Elenco 1 della Circolare interna, sono soggette alla richiesta di autorizzazione dagli art. 7 e seguenti del R.D. 3267/1923 ed alla relativa procedura, comprensiva della produzione di elaborati tecnici complessi; le opere di modesta entità, che comportano limitati movimenti di terreno, di cui all’Elenco 2 della Circolare interna, sono soggette alla presentazione di una comunicazione di inizio attività, corredata da elaborati tecnici semplici; le opere di più che modesta entità, di cui all’Elenco 3 della Circolare interna, sono eseguite senza alcuna forma di autorizzazione o comunicazione preventive.
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